L’argomento tasse è sempre molto spinoso. Quando riguarda il trading online, poi, lo è ancora di più. Se riguarda invece le criptovalute, regna la confusione più totale. Non c’è niente di cui stupirsi, dal momento che le valute virtuali sono asset di nuova concezione, e che la burocrazia (non solo quella italiana) è in genere lenta a recepire i cambiamenti.
Dopo anni di ribalta del mondo crypto, però, la situazione, pur rimanendo complessa, è meno nebulosa. Sia chiaro, almeno in Italia non sono state varate leggi in merito, ma le agenzie deputate alla riscossione delle tasse si sono espresse in maniera più o meno ufficiale.
In questo articolo facciamo il punto della situazione, cercando di offrire qualche linea guida per i trader delle criptovalute.
Tasse e criptovalute: un rapporto travagliato
Il rapporto tra le tasse e le criptovalute è piuttosto travagliato. Lo è un po’ dappertutto, non solo in Italia. Le criptovalute infatti rappresentano ancora un oggetto misterioso, un asset che è difficile inquadrare secondo i soliti canoni. Ciò rende molto complesso incasellarle dal punto di vista fiscale, dal momento che gli ordinamenti fanno fatica a tenere il passo con un mondo in costante evoluzione.
Ciò genera conseguenze per i trader, conseguenze sia pratiche che psicologiche. Dal punto di vista pratico, è ovvio: si manifestano difficoltà a dichiarare i proventi realizzati con il trading delle criptovalute, se non una malcelata impossibilità a farlo proprio per mancanza di un terreno legislativo idoneo. Dal punto di vista psicologico, si segnala la paura di essere raggiunti da un accertamento fiscale. Perché è ovvio, se la materia non è ben strutturata, qualsiasi ufficio regionale può prendere decisioni di sua sponte, proporre una interpretazione diversa e chiedere conto al contribuente. Il risultato è significativo dal punto di vista emotivo, con il trader che non riesce a investire con la giusta serenità.
Certo, ci sono ostacoli oggettivi che si frappongono tra le criptovalute e la “chiarezza fiscale”, se così si può chiamare. In primis, la difficoltà a definire cosa siano, in realtà, le criptovaluta. La presunta mancanza di competenze da parte degli organismi fiscali in questo caso non c’entra. Piuttosto, sono le criptovalute a manifestarsi come asset in divenire, ibridi nella migliore delle ipotesi, completamente inediti nella peggiore.
Per esempio, le criptovalute possono essere considerate valute? In teoria sono nate per quello, ma in realtà mancano di requisiti essenziali per essere considerate come tali, la stabilità su tutte (ma anche la presenza di un organismo ufficiale che ne regoli l’offerta). Questa interpretazione però si scontra con alcune dinamiche, ovvero con la possibilità di pagare alcuni beni con le criptovalute. Insomma, la situazione è ingarbugliata. Se non si raggiunge un accordo su cosa le criptovalute siano e non siano, non è possibile nemmeno inquadrarle dal punto di vista fiscale.
Ciò non implica, però, che le varie istituzioni fiscali abbiano deciso di starsene con le mani in mano. Anzi, molte hanno promosso interpelli e persino documenti interpretativi, fornendo delle linee guida. Tuttavia, senza un intervento legislativo a monte, la questione è destinata a rimanere complessa, se non confusionaria e capace di confondere. Inoltre, le deliberazioni delle varia agenzie nazionali spesso sono in contrasto tra di loro, con la conseguenza che in alcuni paesi fare trading di criptovalute costa meno di altri. ll risultato è una distorsione del mercato, una sorta di dumping involontario.
L’esempio del Regno Unito
Prima di fare il punto sulla situazione italiana, è bene descrivere sommariamente l’approccio utilizzato dagli altri paesi. In primis, va detto che più o meno unanimemente, alle criptovalute è stato negato lo status di valuta, di mezzo di pagamento. Questa decisione, o meglio interpretazione, genera conseguenze rilevanti non solo per la reputazione del mondo crypto (che viene privato della sua ragion d’essere) ma anche dal punto di vista fiscale.
Se le criptovalute non sono valute, allora sono prodotti di investimento, e se sono prodotti di investimento allora vanno tassati in un modo specifico, proprio come per qualsiasi altro asset chiamato in causa con il trading online. Tra l’altro questa interpretazione, oltre a essere stata avanzata dalla stragrande maggioranza delle banche centrali, ha funto da base per una sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha appunto decretato che le criptovalute non possono essere considerati mezzi di pagamento.
In questo contesto, almeno dal punto di vista interpretativo abbastanza omogeneo, si segnalano due casi particolari. In primo luogo, quello della Cina, che ha scelto di tagliare la testa al toro nel modo più radicale possibile. Ha semplicemente vietato il trading con le criptovalute. In Cina, dunque, qualsiasi discorso che riguardi tasse e criptovalute non ha senso. In realtà il governo di Pechino sta pensando di produrre una propria criptovaluta, ma questo è evidentemente un altro paio di maniche.
L’altro caso particolare è quello dell’agenzia delle entrate del Regno Unito. Innanzitutto, in passato si è espressa in maniera molto aspre con le criptovalute, negando non solo la qualifica di valute ma paragonandole anche al gioco d’azzardo. E’ recente, però, un documento in cui affronta la situazione con un approccio molto più tecnico, fornendo delle linee guida chiare per chi investe in criptovalute. Il documento è molto interessante in quanto molto completo e differenziato. In buona sostanza, identifica le varie tipologia di commercio e assegna a ciascuna uno dei trattamenti già esistenti (nell’ordinamento britannico).
Per la sua completezza, che praticamente non ha pari in Europa, potrebbe essere preso a modello dalle altre agenzie nazionali, specie da quelle che fin qui hanno affrontato il tema solo superficialmente. Sia chiaro, le disposizione dell’agenzia britannica non sono nè accomodanti né stringenti. In alcuni casi chi tratta in criptovalute si trova a pagare molto, in altri si trova a pagare meno del previsto. L’elemento più importante, comunque, è l’entrata in gioco di un fattore decisivo: la chiarezza.
Criptovalute e tasse: la situazione italiana
E l’Italia? Beh, partiamo con il dire che l’Agenzia delle Entrate si è fatta promotrice di un interpello abbastanza esaustivo. Si tratta, però, solo di un interpello, ovvero di una interpretazione più o meno ufficiale che non ha valenza legislativa, ma che rappresenta delle linee guida tanto per il contribuente quanto per i funzionari dell’agenzia deputati agli accertamenti. Si tratta comunque di un bel passo in avanti rispetto a qualche tempo fa, quando regnava la confusione più assoluta e i trader erano in balia delle interpretazioni dei singoli uffici regionali che, dal canto loro, non sapevano che pesci prendere.
Un altro elemento da segnalare è il seguente: l’istituzione italiana ha deciso di prendere una strada diversa rispetto agli omologhi europei, proponendo una interpretazione diversa persino da quella proposta dalla Corte di Giustizia Europea. In breve, in un contesto in cui tutti o quasi non riconoscono alle criptovalute lo status di valute vera e propria, l’Agenzia delle Entrate invece lo fa. Questo potrebbe essere una buona notizia, in quanto assocerebbe di fatti le criptovalute alle valute estere. Tuttavia, ha alcuni risvolti negativi, almeno per come è stata strutturata l’interpretazione stessa, corollari compresi.
Nello specifico, il contribuente deve pagare le tasse sulle criptovalute dichiarando le eventuali plusvalenza come “redditi diversi” se sussistono due condizioni: se sono frutto di contratto a termine se sono detenute sul proprio conto per un controvalore medio superiore a 51.645,69 euro. Questi elementi da adito ad almeno un problema. Ovvero, come si calcola il controvalore? Per quanto l’agenzia delle entrate paragoni le criptovalute a valute estere, quindi alla sterlina, al dollaro etc. queste non hanno quotazioni stabili, anzi sono estremamente volatili. Quale calcolo si dovrebbe produrre? Il rischio di commettere errori è alto, o come minimo di compiere azioni che l’agenzia stessa possa definire errori.
Dunque allo stress del trading rischia di aggiungersi lo stress di dover sottostare a una linea guida abbastanza complicata la concreta possibilità di sbagliare e ricevere un accertamento. Certo, è tutto impugnabile, ma tant’è.
Non è escluso comunque che in un prossimo futuro l’Agenzia delle Entrate si adegui alle interpretazioni degli altri paesi e proponga delle linee guida diverse. Anche perché l’interpello, è bene ricordarlo è un pronunciamento sì ufficiale, ma non ha dignità di legge. Insomma, niente è scolpito su pietra ancora, ma siamo nel campo delle probabilità.