Il MiFID 2 è stato varato e sarà attivo dal 1° gennaio 2018. La nuova direttiva, che rappresenta un netto passo in avanti rispetto all’attuale MiFID, è stata pensata per soddisfare le necessità nate nell’ultimo lustro e per dare delle regole a un mercato che, secondo molti analisti, ha colpe precise nelle crisi che a livello nazionale e internazionale si sono succedute. In questo articolo offriremo una panoramica del MiFID 2, facendo qualche considerazione di contesto e parlando diffusamente delle novità che apporta. Novità che coinvolgono i trader, dal momento che riguardano – disciplinandolo – l’operato degli intermediari finanziari.
Perché il MiFID 2
Il MiFID ha svolto il suo compito, per quanto gli è stato concesso. Ha introdotto regole specifiche e severe, le quali puntavano a un obiettivo preciso: tutelare il contribuente e gli investitori, soprattutto quelli piccoli. Purtroppo, però, il MiFID è stato redatto in un contesto diverso da quello odierno, quando la crisi finanziaria non era esplosa o era agli albori. Da qui la presa di coscienza che il MiFID non sarebbe bastato più, e che avrebbe solo parzialmente risposto ai quesiti e alle necessità emerse negli ultimi tempi. In breve, le autorità si sono convinte che sarebbe stato meglio ritoccarlo. E così è stato.
Queste necessità hanno a che fare con l’ampia discrezionalità che le banche possono vantare, e con loro intermediari finanziari e broker. Una discrezionalità che, in presenza di una moralità non particolarmente sviluppata, può portare a derive, non per forza illecite. A prescindere dalla questione della legalità, i danni al sistema economico finanziario sono sotto gli occhi di tutti. Pertanto i policy maker hanno stabilito un’azione forte, che disciplinasse ancora una volta la libertà finanziaria, soprattutto nei casi in cui potesse provocare rischi oggettivi.
Se si analizza il contesto, appare evidente il duplice obiettivo della MiFID. Da una parte, imporre un approccio trasparente a broker e intermediari finanziari rispetto agli investitori – e in particolare agli investitori retail. Dall’altra parte, imporre un approccio altrettanto trasparente agli stessi soggetti nei confronti delle autorità di vigilanza, in modo che questi siano agevolati negli eventuali interventi. Interventi che, è chiaro, devono essere tempestivi, dal momento che quando si è in presenza di attività ambigue, potenzialmente pericolose, mettere in salvo prima possibile il capitale degli investitori è uno degli imperativi più pressanti.
La volontà di raggiungere questo obiettivo una volta per tutte ha ispirato la redazione di alcune modifiche all’impianto normativo preesistente. Modifiche e integrazioni, queste, che hanno generato un certo dibattito, a cui hanno preso parte i diretti interessati: gli intermediari. Questi non hanno accolto il MiFID 2 molto calorosamente.
Cosa dice il MiFID 2
Di seguito, un sunto sulle novità apportate dal MiFID 2.
Comunicazione trasparente dei prezzi. Il MiFID costringe le banche, i broker e gli intermediari a comunicare in maniera veritiera ma anche completa tutte le condizioni economiche, e in particolare i costi. Tale regola però vale solo per un range circoscritto di servizi, che poi sono i servizi classici dei broker impegnati nel trading online.
Dark Pool. Fino a questo momento, gli intermediari potevano commerciare tra di loro in maniera praticamente privata, senza dover rendere pubbliche informazioni che, specie a livelli elevati, potevano incidere sul mercato. Il riferimento è alle informazioni riguardanti il Bid e l’Ask per così dire all’ingrosso, ossia nei trade tra operatori. Questo lasciava libertà nella determinazione del Bid e dell’Ask da sottoporre all’investitore retail. Il MiFID 2 cambia le carte in tavola, imponendo la massima trasparenza anche per ciò che concerne questi trade.
Archiviazione delle comunicazioni. La normativa impone a broker, banche e intermediari di conservare tutte le comunicazioni, che si intendono all’interno della società e all’esterno, sia con altre realtà finanziarie che con gli utenti. Questa nuova regola impone l’immagazzinamento di un gran numero di dati i quali, ovviamente, devono essere organizzati.
Autorizzazione degli algoritmi. La norma riguarda principalmente gli algoritmi che regolano il trading automatico ad alta frequenza, che è tutt’ora al centro di un aspro dibattito. Esso non è stato vietato, ci mancherebbe, ma è comunque stato oggetto dell’interesse di chi ha elaborato il MiFID 2. In estrema sintesi, gli algoritmi devono essere presentati alle autorità, di modo che possano essere giudicati idonei ed eventualmente autorizzati. Grazie a questa norma, le autorità possono eventualmente bloccare l’algoritmo in maniera tempestiva.
Estensione della normativa ai prodotti derivati sulle materie prime. Il MiFID 2 estende la regolamentazione anche ai derivati sulle materie prime, in modo da diffondere garanzie anche gli investitori che, agendo sui derivati, operano Over The Counter.
La MiFID 2 è una buona direttiva? Verrebbe da dire di sì, dal momento che le modifiche apportate vanno tutte nel senso di una maggiore tutela degli investitori. Le riserve espresse dagli intermediari finanziari, però, non vanno giudicate pregiudizievoli. Il riferimento è alle ripercussioni sull’operatività che, a fronte di questi obblighi, rischia di diventare più lenta e macchinose, con conseguenze evidenti anche per ciò che concerne la qualità del servizi.
Le associazioni dei consumatori hanno invece plaudito alla norma, che considerano come un netto passo in avanti nella battaglia per disciplinare la libertà finanziaria e tutelare gli investitori da approcci e comportamenti eccessivamente speculativi e borderline.